Comune di Recoaro Terme

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Statuto comunale

T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

C A P O I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi ed obiettivi

1. Il Comune di Recoaro Terme riconosce, tutela e valorizza la propria identità locale nelle sue caratteristiche culturali, storiche, sociali, ambientali, naturalistiche, termali e turistiche.

2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo globale favorendone la crescita civile, sociale, economica e culturale.

3. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità:

a) orienta la sua azione al pieno sviluppo umano di tutti i cittadini con particolare attenzione alle pari opportunità tra uomo e donna, ai giovani ed ai più deboli;
b) riconosce, tutela e valorizza la dignità di ogni persona nonché le libertà personali ed il loro attuarsi nella famiglia, nelle aggregazioni e nella partecipazione alla vita della comunità;
c) persegue la crescitadella qualità della convivenza ed a tal fine favorisce l'incontro, il dialogo ed il reciproco aiuto e, con questi, lo svilupparsi di una socialità tollerante, accogliente, umanamente ricca ed attenta al bene comune.

4. Il Comune riconosce l'opportunità di un collegamento istituzionale ed operativo con gli altri Comuni del territorio ed in particolare con quelli contermini e con la Comunità Montana e, pur nel rispetto delle specifiche identità, ricerca con essi collaborazioni e sinergie.

Art. 1/bis – Attività produttive, sviluppo economico, ricerca tecnologica, innovazione e lavoro

1. Il Comune di Recoaro Terme favorisce lo sviluppo del sistema produttivo locale, creando e valorizzando reti di servizi ed infrastrutture a supporto delle imprese, predisponendo ed attuando progetti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, partecipando a programmi per attività terziarie tecnologicamente avanzate, e qualificando la comunità ed il territorio sotto il profilo della ricerca scientifica nazionale ed internazionale.

2. Il Comune di Recoaro Terme favorisce iniziative di ricerca e collegate alla ricerca, di formazione e cooperazione, e sostiene analoghi interventi da parte di istituzioni universitarie, centri di ricerca, programmi di sviluppo promossi e finanziati dall'Unione Europea e da istituzioni nazionali regionali

3. Il Comune di Recoaro Terme tutela e valorizza l'artigianato, gli esercizi e mestieri tipici locali, le attività legate alle comunità montane, anche con agevolazioni e l'introduzione di vincoli e prescrizioni paesaggistiche ed ambientali.

4. Il Comune di Recoaro Terme agevola lo sviluppo della cooperazione come forma di impresa; nell'ambito della legge e delle proprie funzioni, si attiva per creare ed offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione; favorisce e supporta esperienze di formazione, inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e reinserimento professionale delle “fasce deboli” nel mercato del lavoro.

5. Il Comune di Recoaro Terme tutela e valorizza le attività agricole innovative (in particolare quelle non inquinanti) intese come parte integrante dell'ecosistema.

Art. 2 – Funzioni

1. Il Comune ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Art. 3 – Territorio e popolazione

1. Il territorio e la popolazione del Comune sono quelli risultanti, alla data di approvazione del presente Statuto, dalle allegate tabelle.

Art. 4 – Sede del Comune

1. La sede municipale è ubicata nel capoluogo del Comune; uffici distaccati possono essere aperti in altre località.

Art. 5 – Gonfalone e stemma del Comune

1. Il Comune conserva il gonfalone e lo stemma posseduti alla data di deliberazione del presente Statuto, come descritti in allegato;

2. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici detta norme per l'uso del gonfalone e dello stemma del Comune negli edifici e nelle cerimonie pubbliche e nei documenti ufficiali.

CAPO II

LO STATUTO E I REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 6 – Lo Statuto Comunale

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla Legge 8.6.1990 n. 142, il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e, in particolare, determina:

a) le attribuzioni degli organi;
b) le forme della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
d) le forme della collaborazione fra il Comune e la Provincia e gli altri Comuni.

Art. 7 – Revisione dello Statuto

1. Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il procedimento stabilito dalla legge.

2. Modifiche al presente Statuto possono essere deliberate:

a) quando ne facciano richiesta i due terzi dei Consiglieri Comunali;
b) quando ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri Comunali, purchè sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica;
c) in conseguenza dell'annullamento di norme statutarie da parte dell'organo regionale di controllo o da parte del governo;
d) per effetto di sentenze definitive di annullamento di norme statutarie da parte del giudice amministrativo;
e) in conseguenza di modificazione legislative o di dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni della Legge 8.6.1990n. 142.

3. La deliberazione di abrogazione dell'intero Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisce il precedente; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto

4. Le iniziative di revisione statutaria di cui al comma 2, lettere a) e b), respinte dal Consiglio Comunale, non possono essere rinnovate se non decorso un anno dalla reiezione.

Art. 8 – Regolamenti comunali

1. Il Comune, nel rispetto della legge e delle norme del presente Statuto, adotta regolamenti per:

a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici;
c) la dotazione dell'organico del personale, le discipline delle attribuzioni dei dipendenti apicali e la previsione di collaborazioni esterne;
d) la disciplina della contabilità e l'ordinamento dei tributi;
e) la disciplina dei contratti;
f) la disciplina del diritto di accesso;
g) la disciplina di ogni altra materia di sua competenza.

2. Ogni regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Esso è pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi.

3. Dopo il controllo da parte del Comitato Regionale, il regolamento è ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.

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