Comune di Recoaro Terme
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T I T O L O V
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
1. Nelle forme previste dalla legge, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociale e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta fra le varie forme di gestione è deliberata, previa valutazione comparativa di efficacia ed efficienza, favorendo possibilmente le forme d'integrazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati.
Art. 57 – Forme di gestione dei servizi
1. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio dei servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non siano opportune altre forme di gestione;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 58 – Aziende speciali e istituzioni
1. Il Consiglio Comunale può deliberare, approvandone lo Statuto, la costituzione di aziende speciali come entri strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale può altresì deliberare la costituzione di istituzioni dotate di autonomia gestionale.
3. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione:
a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale fuori del proprio seno e che per l'istituzione deve essere composto da non più di cinque membri;
b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e a maggioranza assoluta, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami o per contratto a tempo determinato.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da un apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da regolamenti interni approvati dai Consigli di amministrazione.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto e da regolamenti comunali.
Art. 59 – Forme associative di cooperazione
1. Il Comune, nei casi in cui la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente dei servizi, può promuovere le forme associative più opportune ed appropriate con gli altri Comuni e con la Provincia di Vicenza, o può aderire a quelle esistenti, delegando alle stesse la gestione integrata e coordinata di funzioni o servizi, ciò anche con particolare riferimento alla Comunità Montana.
T I T O L O VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 60 – Nomine e commissioni comunali
1. Il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici stabilisce il contenuto minimo e le modalità di presentazione dei curricula dei candidati alle nomine o designazioni in enti, aziende ed istituzioni, nonchè in commissioni comunali.
2. Nei casi in cui il numero dei membri delle commissioni comunali, la presidenza ed il funzionamento delle stesse commissioni non siano stabilite dalla legge, a ciò provvede il regolamento comunale che disciplina la materia, secondo i seguenti principi:
a) il numero dei componenti deve essere contenuto entro limiti strettamente necessari ad assicurare la partecipazione dei rappresentanti degli organismi e delle associazioni e degli esperti necessari al funzionamento delle commissioni;
b) le designazioni di rappresentanti di organizzazioni ed associazioni deve essere richiesta a quelle maggiormente rappresentative, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni;
c) la presidenza della commissione compete al Sindaco che può delegarla ad un assessore, al segretario generale o ad altro responsabile d'ufficio;
d) il funzionamento della commissione deve assicurare l'adempimento dei suoi compiti entro i tempi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali e, in mancanza, entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento.
Art. 61 – Regolamenti comunali
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli necessari alla loro attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.
2. I regolamenti previsti dallo Statuto e quelli necessari alla sua attuazione devono essere adottati entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, con la sola esclusione dei regolamenti dei contratti e di contabilità i cui termini sono stabiliti dalla legge 8.6.1990 n. 142.