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TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
C A P O I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 9 – Organi del Comune
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10 – Elezione e composizione
1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 11 - Consiglieri Comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, ha:
a) diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale;
b) diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Ogni consigliere può avvalersi direttamente dell'ausilio del segretario generale e, tramite lo stesso segretario generale, può ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del suo mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
Art. 12 – Prima adunanza
1 – La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
a) convalida degli eletti;
b) comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta Comunale;
c) discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
Art. 12/bis – Discussione del programma di governo
1. Entro quaranta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione.
3. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Art. 12/ter – Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo
1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta comunale con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avverrà nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, 2° comma, del TU 267/2000.
3. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee da perseguire.
Art. 13 – Funzionamento
1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco;
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto da chi lo sostituisce a norma dell'art. 27 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è, di norma, convocato nella sede principale; in casi particolari e su deliberazione dello stesso consiglio Comunale, può essere convocato in sedi diverse del territorio comunale.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo comma 6, e di esse va data adeguata e tempestiva informazione ai cittadini.
5. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è formulato dal Sindaco, sulla base delle proposte della Giunta e dei consiglieri e tenuto conto delle forme di partecipazione, secondo la disciplina del regolamento di cui al comma successivo.
6. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici stabilisce:
a) quando devono tenersi le adunanze del Consiglio Comunale;
b) le modalità per la formulazione e la consegna degli avvisi di convocazione;
c) i poteri del Presidente del Consiglio Comunale;
d) le modalità per il funzionamento e per lo svolgimento delle sedute del Consiglio, nonché un quorum necessario per l'approvazione delle deliberazioni, nei casi non disciplinati dalla legge o dal presente Statuto;
e) i casi in cui le sedute non sono pubbliche;
f) le modalità per la stesura del processo verbale delle sedute ed i soggetti che vi devono provvedere;
g) le procedure per l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali
Art. 14 – Competenze
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di:
a) convalida degli eletti;
b) nomina della commissione elettorale comunale;
c) nomina del collegio dei revisori dei conti e determinazione in merito alla decadenza dei suoi componenti;
d) ratifica l'accordo con altri Comuni per l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico intercomunale;
e) adozione degli atti fondamentali di cui all'art. 32, comma 2, della legge 8.6.1990 n.142;
f) determinazione degli indirizzi in materia di orario degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
g) determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari di persone ed enti pubblici e privati;
h) determinazione, per casi particolari, della convocazione del Consiglio Comunale in sedi del territorio comunale diverse da quella municipale;
i) atti che la legge riserva alla sua competenza.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
CAPO I I I
ORGANI AUSILIARI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 15 – Organi ausiliari
1. Sono organi ausiliari del Consiglio Comunale i gruppi consiliari e le commissioni consiliari.
Art. 16 – Gruppi consiliari
1. Entro quindici giorni dalla prima seduta, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al segretario generale a quale gruppo consiliare sono iscritti, ovvero a comunicarne, con le stesse modalità, le modifiche dei gruppi consiliari già costituiti.
2. Ciascun gruppo deve designare un capo gruppo. La designazione deve essere comunicata con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, al segretario del Comune entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio. Qualora non venga effettuata la comunicazione o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato la maggior cifra elettorale tra i colleghi di gruppo.
3. I poteri dei gruppi consiliari e l'organizzazione dei loro lavori, nonché la conferenza dei capi gruppo, sono disciplinati dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici.
Art. 17 – Commissioni consiliari
1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in Consiglio Comunale, fra tutti i gruppi.
2. Il numero, la composizione ed i poteri delle commissioni consiliari sono determinate dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici. Il regolamento ne disciplina, altresì, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può costituire, in qualsiasi momento, su proposta della Giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, commissioni speciali e temporanee per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Il regolamento di cui al comma 2, determina i poteri di dette commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
C A P O I V
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
Art. 18 – Composizione della Giunta Comunale
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 5 (cinque) assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;
2. Il Sindaco può nominare non più di tre assessori al di fuori dai componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale
Art. 19 – Elezione del Sindaco e della Giunta
1. Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini;
2. La Giunta Comunale viene nominata dal Sindaco.
Art. 20 – Assessori esterni
1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità delle sedute del Consiglio Comunale.
Art. 21 – Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco ed al Segretario
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali che sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
5. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività
Art. 22 – Sostituzione della Giunta al Consiglio
1. La Giunta Comunale ha facoltà di sostituirsi al Consiglio Comunale nel caso di cui all'art. 32, comma 3, delal legge 8.6.1990 n. 142, in tema di variazioni di bilancio.
Art. 23 – Funzionamento della Giunta Comunale
1. Il Sindaco, o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, convoca e presiede la Giunta Comunale.
2. La Giunta stabilisce:
a) le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute ;
b) le modalità, secondo le norme di legge, per la stesura del processo verbale delle sedute ed i soggetti che devono provvedere alla sua redazione.
3. Alle sedute della Giunta partecipano:
• il Segretario Generale;
• i revisori dei conti, se lo richiedono o se sono invitati;
• tecnici o esperti eventualmente invitati volta per volta dalla Giunta.
Art. 24 – Il Sindaco
1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale di governo. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture burocratiche del Comune.
2. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica, sono disciplinate dalla legge.
3. Il Sindaco esercita le funzioni stabilite dalal legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
Art. 25 – Attribuzioni del Sindaco come capo dell'Amministrazione
Spetta al Sindaco come capo dell'Amministrazione:
a) la rappresentanza generale del Comune e, su incarico della Giunta, anche stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore e convenuto;
b) convocare e presiedere il Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915 e del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici
c)
convocare e presiedere la Giunta Comunale;
d)
nomina la Giunta Comunale e può revocare gli assessori;
e)
determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
f)
coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi stessi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
g) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
h)
emettere ordinanze ordinarie;
i)
sovrintendere all'espletamento delle funzioni proprie del Comune a quelle regionali e statali attribuite o delegate al Comune;
l)
sovrintendere, tramite il Segretario Generale, al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione di atti;
m)
promuovere verifiche sull'intera attività amministrativa del Comune ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
n) adottare i provvedimenti in materia di personale dipendente, con esclusione di quelli che comportano impegni di spesa e che siano riservati dalla legge al Consiglio o che rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, della Giunta o del Segretario Generale o dei funzionari apicali;
o) adottare le determinazioni di cui all'art. 34 comma 1, del presente Statuto;
p)
promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
q)
concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
r)
stipulare i contratti e presiedere le gare di appalto nei casi previsti dal presente Statuto;
s)
nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna nel rispetto della legge e delle norme comunali.
Art. 26 – Competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni previste dalla legge.
Art. 27 – Sostituzione del Sindaco
1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta Comunale, designa fra gli assessori il Vice-Sindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza od impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto nei casi previsti dalla legge.
Art. 28 – Delega di funzioni
1. Il Sindaco può delegare a singoli assessori alcune materie di sua compensa quale capo dell'Amministrazione. Le deleghe devono essere conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune;
2. Le deleghe di cui al comma 1, devono essere fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari ed al Segretario Generale.
3. Il delegato esercita i poteri stabiliti dall'atto di delega
C A P O V
SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
Art. 29 – Mozione di sfiducia costruttiva
1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta Comunale non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.
Art. 30 – Decadenza, dimissioni, revoca e sostituzioni
1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio Comunale.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta Comunale restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta Comunale
6. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle di assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
8. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
C A P O V I
CONTROLLI INTERNI
Art. 31 – Collegio dei revisori dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, secondo le norme di legge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori dei conti composto di tre membri con il compito di provvedere alla revisione economico-finanziaria del Comune.
2. Non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono dall'Ufficio:
a) i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
b) coloro che sono legati al Comune o alle aziende, agli enti, o istituti e società dipendenti, sottoposti a vigilanza e sovvenzionati dal Comune, da un rapporto di prestazione d'opera retribuita anche non continuativo;
c) coloro che sono sospesi o cancellati dal ruolo o dall'albo professionale.
3. E' causa di decadenza dall'Ufficio di revisore, oltre alla cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo di appartenenza:
a) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, durante un anno, a due riunioni del collegio;
b) la mancata presentazione delle relazioni di cui al comma 2 dell'art. 32.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
5. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione, durante la sua prima adunanza successiva all'evento, scegliendo il nuovo revisore tra gli iscritti allo stesso ruolo o albo di appartenenza del revisore cessato dalla carica.
6. All'atto della nomina, il Consiglio Comunale determina il compenso annuale da erogare ai revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio, entro i limiti consentiti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e tenuto conto delle mansioni affidate.
Art. 32 – Compiti del Collegio dei Revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, il collegio:
a) redige ogni trimestre una relazione sull'andamento contabile e, ogni sei mesi, sull'andamento contabile-finanziario dell'ente;
b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella relazione sono espressi i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dei costi della gestione;
c) riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, mediante relazione scritta da inviare ai singoli consiglieri comunali, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune;
d) può essere invitato e sentito nelle adunanze del Consiglio comunale.
3. Il regolamento comunale per la disciplina della contabilità e l'ordinamento dei tributi stabilisce:
a) i poteri del Presidente del Collegio;
b) la periodicità minima delle riunioni del collegio e le modalità per le relative convocazioni;
c) il numero delle presenze necessario per conseguire la validità delle riunioni;
d) le modalità per la verbalizzazione dei lavori;
e) il contenuto minimo delle relazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2;
f) le modalità per la costituzione di una segreteria di supporto all'attività del collegio;
g) la procedura per la pronuncia di decadenza nei casi previsti dall'art. 31.
4. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni (artt. 22 e 23 legge 8.6.1990 n. 142) con le stesse modalità fissate dal presente articolo.
5. Ciascun revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento dei suoi compiti.
Art. 33 – Controllo di gestione
1. Il regolamento di contabilità individua le tecniche per il controllo di gestione, al fine di accertare:
a) la quantificazione economica dei costi sostenuti;
b) il controllo di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;
c) l'economicità dei risultati ottenuti rispetto ai programmi approvati ed i costi sostenuti.
2. Per facilitare il controllo interno di gestione, la relazione revisionale programmatica allegata al Bilancio di Previsione dovrà essere redatta con riferimento ai singoli settori di attività
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Comune di Recoaro Terme
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