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T I T O L O III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
C A P O I
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Art. 34 – Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Le modalità per l'adozione delle dichiarazioni di cui al comma precedente sono indicate nel regolamento comunale sul diritto di accesso ai cittadini agli atti, alle informazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi
3. Il Regolamento di cui al comma 2 prevede strumenti adatti alla pubblicità degli atti.
Art. 35 – Diritto di accesso e di informazione
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivitàò amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, i cittadini singoli od associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso il Comune.
Art. 36 – Rinvio alla normativa regolamentare
1. Il regolamento comunale sul diritto di accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi, detta le norme necessarie per assicurare l'esercizio dei diritti di cui all'art. 35 e per il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi e salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché per assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte di enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni.
C A P O I I
DIFENSORE CIVICO
Art. 37 – Istituzione dell'Ufficio del difensore civico
1. Al fine di rendere possibile una garanzia di imparzialità del buon andamento dell'Amministrazione, il Comune favorirà l'istituzione di un difensore civico inter-comunale mediante accordo con comuni confinanti o non confinanti
2. L'accordo di cui al comma 1 dovrà prevedere i criteri per l'elezione, la durata in carica, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i diversi consigli comunali e la proporzione delle spese tra i Comuni per il funzionamento dell'Ufficio.
3. L'accordo di cui al comma 1 dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
C A P O III
PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 38 – Attività amministrativa
1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza e di pubblicità secondo le norme della legge, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Trovano applicazione per il procedimento amministrativo le disposizioni di cui alla legge7.8.1990 n. 241.7410
3. Il regolamento comunale sul diritto diritto di accesso dei cittadini agli atti, alle informazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi individua, per ogni tipo di procedimento, l'unità operativa responsabile del procedimento e detta le norme necessarie per assicurare, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 7.8.1990 n. 241, la partecipazione al procedimento amministrativo.
C A P O I V
LE CONSULTAZIONI E LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Art. 39 – Gli strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini
1. I cittadini, singoli e associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso i seguenti strumenti, istituti ed organismi:
a) le istanze, le petizione e le proposte;
b)
il referendum consultivo;
c)
le consultazioni popolari;
d) gli organismi di partecipazione;
e)
le libere forme associative locali.
Art. 40 – Istanze
1. I cittadini, singoli ed associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interesse collettivi.
2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta e con firme autenticata, al protocollo del Comune che ne rilascia, senza spese, ricevuta.
3. La qualità di cittadino richiesta per esercitare il diritto di rivolgere istanze al Comune e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla stessa s'intenderanno accertate, qualora l'istanza sia presentata al protocollo del Comune da un consigliere Comunale.
Art. 41 – Petizioni
1. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia che un numero minimo di 20 cittadini espone per far presenti comuni necessità o per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le firme dei postulanti devono essere raccolte in moduli forniti e vidimati dal Comune e devono essere autenticate.
3. La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune che ne rilascia, senza spese, ricevuta.
4. La qualità di cittadino richiesta per esercitare il diritto di petizione e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla stessa si intenderanno accertate, qualora la petizione sia presentata al protocollo del Comune da parte di un consigliere comunale.
Art. 42 – Proposte
1. Un numero minimo di 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3. Le firme dei proponenti devono essere raccolte in moduli forniti e vidimati dal Comune e devono essere autenticate.
4. La qualità di cittadini richiesta per esercitare il diritto di proposta e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla stessa, s'intenderanno accertate qualora la proposta sia presentata al protocollo del Comune da un consigliere comunale.
Art. 43 – Esame delle istanze, delle petizione e delle proposte
1. Il segretario generale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dall'istruttoria dell'Ufficio competente e del suo parere, al Sindaco entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione al protocollo del Comune.
2. Il Segretario Generale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma 1, relative a funzioni e servizi che non rientrano nella competenza degli organi elettivi del Comune, al funzionario competente e ne dà contestuale informazione al Sindaco.
3. Il Sindaco iscrive le istanze, le petizioni e le proposte all'ordine del giorno dell'organo competente per materia al loro esame entro 7 giorni lavorativi dalla loro presentazione.
4. La Giunta esamina le istanze, le petizioni e le proposte di sua competenza entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di sua competenza entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno.
6. Il Sindaco ed il Segretario rispondono alle istanze, petizioni e proposte di loro competenza entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione.
7. Il Segretario Generale comunica al primo dei presentatori dell'istanza, della petizione o della proposta, le determinazioni che sono state assunte in merito dagli organi e dai soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
Art. 44 – Referendum
1. Il referendum consultivo su una o più materie di esclusiva competenza del Comune è indetto quando ne faccia richiesta:
a) un numero di cittadini del Comune pari ad un quarto degli elettori risultanti tali alla data della richiesta;
b) i due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il referendum consultivo è improponibile per le seguenti materie e provvedimenti:
a) per lo Statuto ed i regolamenti comunali;
b)
per tutte le deliberazioni o le questioni concernenti persone che occupino cariche elettive nel Comune o che svolgano ruoli nella struttura dell'Ente o in organismi dal Comune controllati;
c) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni o revoche;
d)
per le materie finanziarie, contabili o tributarie;
e)
per le materie sulle quali il Comune deve provvedere entro termini fissati dalla legge.
4. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 60 giorni dal favorevole giudizio di ammissibilità.
5. Qualora, prima dell'indizione del referendum, l'organo competente accolga, con provvedimento motivato, l'oggetto del quesito referendario, il Sindaco dichiara la revoca del referendum.
6. Il referendum non può aver luogo:
a) in coincidenza con altre operazioni di voto;
b)
nell'anno precedente alla scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione;
c)
se non siano trascorsi almeno tre anni dalla presentazione di altra identica proposta respinta sullo stesso oggetto o su oggetto di evidente analogia.
7. Il referendum s'intende validamente attuato se i votanti non sono inferiori alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8. In caso di validità del referendum ed entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dello stesso referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio o alla Giunta, secondo la competenza,una discussione sui risultati ed una proposta di deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum
9. La deliberazione di cui al comma 8 è approvata a maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio o alla Giunta.
10. Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione detta norme per la raccolta e la verifica delle firme, per il giudizio di ammissibilità e per lo svolgimento del referendum.
Art. 45 – Consultazione della popolazione
1. Il Consiglio e la Giunta, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, possono deliberare nelle materie di rispettiva competenza, la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione, anche mediante sondaggi o ricerche sociali.
2. La consultazione può essere richiesta da almeno 20 cittadini di età non inferiore ad anni 16 o da ciascuna associazione iscritta nel registro di cui all'art. 47 o da ciascun organismo di partecipazione di cui all'art. 46.
3. La consultazione non può avvenire per le materie ed i provvedimenti su cui, a norma dell'art. 44, comma 3, non è ammesso il referendum consultivo.
4. La consultazione non può aver luogo nei periodi in cui, ai sensi dell'art. 44, comma 4, non può aver luogo il referendum.
5. Le modalità per attuare la consultazione della popolazione attraverso assemblee o a mezzo di questionari o in altre forme, per renderne noto l'esito alla cittadinanza e per l'adozione delle decisioni conseguenti da parte degli organi comunali, sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
Art. 46 – Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico-culturale, socio-assistenziale, sportivo-ricreativo ed economico-produttivo.
2. Gli organismi di partecipazione possono esprimere parere ed avanzare proposte nei settori indicati nel comma 1 o richiedere la consultazione della popolazione di cui all'art. 45.
3. Gli organismi di partecipazione possono essere consultati dal Comune.
4. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione:
a) definisce le modalità per l'elezione delle cariche, che deve avvenire con la partecipazione della generalità dei cittadini interessati allo specifico organismo partecipativo;
b)
disciplina le modalità per l'esercizio delle competenze degli organismi di partecipazione degli organismi di partecipazione e per il loro funzionamento;
c)
determina i supporti logistici indispensabili che il Comune deve fornire agli organismi di partecipazione per il loro funzionamento.
Art. 47 – Registro delle associazioni locali
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e favorisce la loro partecipazione all'amministrazione locale.
2. Ai soli fini di cui al comma 1, il Comune istituisce il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.
3. Per essere iscritte al registro, le associazioni devono dimostrare di raggruppare più cittadini del Comune, di non perseguire scopi di lucro e di avere previsto negli statuti associativi modalità di accesso, elettorali interne e decisionali che garantiscano i principi di democraticità e di trasparenza.
4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
Art. 48 – Rapporti tra il Comune e le associazioni locali
1. Il Comune può stipulare con le associazioni di cui all'art. 47, convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi nei settori scolastico-culturale, socio-assistenziale, sportivo-ricreativo ed economico-produttivo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione fra il Comune e le associazioni, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune può erogare alle associazioni di cui all'art. 47, nel rispetto dei criteri predeterminati ai sensi dell'art. 12 della legge 7-8-1990 n. 241, contributi ed ausili finanziari per favorirne l'attività.
4. Le associazioni di cui all'art. 47, secondo le modalità previste dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, hanno diritto:
a) di accedere alle strutture ed ai servizi del Comune;
b)
di essere consultati, su loro richiesta, nelle materie riflettenti le loro finalità.
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Comune di Recoaro Terme
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